Il Piano Paesaggistico Regionale contribuisce alla programmazione regionale, in quanto costituisce il quadro di orientamento, sotto il profilo paesistico, delle politiche che hanno rilevanza territoriale. Il Piano seppur al momento soltanto pre-adottato dalla Giunta Regionale (ai sensi dell’art. 18 della LR 26 giugno 2009, n. 13), costituisce lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice per i Beni culturali e il Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi che il PPR persegue sono i seguenti:
- identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, alle quali assicurare un’efficace azione di tutela;
- prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;
- definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.
Per quanto riguarda il repertorio dei paesaggi, l’area di studio è individuata all’interno della tavola 7_FN Valnerina che comprende i territori montuosi sud-orientali gravitanti attorno alla valle del Nera e delimitati dai rilievi dell’Appennino umbro-marchigiano, comprendenti il massiccio del Coscerno-Aspra.
Le strutture identitarie appartenenti al paesaggio regionale “Valnerina” sono le seguenti:
- 7FN.1 Valle del Nera, del Vigi e del Corno, i borghi fortificati di origine antica. La ex ferrovia Spoleto-Norcia. L’architettura religiosa, l’Abbazia di San Pietro in Valle, l’Abbazia di San Felice;
- 7FN.2 Le montagne Sellanesi, la Valle del Vigi e il Castello di Montesanto;
- 7FN.3 La Val Castoriana e la montagna di Preci. L’architettura religiosa e l’Abbazia di Sant’Eutizio;
- 7FN.4 Poggiodomo e il Coscerno-Aspra.
Analizzando nello specifico il PPR ci si rende conto come attualmente sia incompleto della parte denominata: Volume 2 “Per un miglior governo del paesaggio: tutele, prescrizioni e regole”. Ad oggi quindi in ottemperanza all’art 143 del D.lgs. 42/2004, il Piano recepisce quanto disposto dal PUT nelle tavole sopra analizzate e, individuandole nella parte denominata QC – repertorio delle conoscenze, le sottopone a tutela. Nello specifico quindi le componenti costitutive del paesaggio soggette a tutela per quanto riguarda l’area di che trattasi sono:
- aree di rispetto dei corsi d’acqua;
- aree di particolare interesse geologico;
- aree dei siti di interesse comunitario (SIC);
- zone di elevata diversità floristico-vegetazionale;
- zone di particolare interesse naturalistico ambientale;
- aree tutelate per legge ai sensi dell’art 136 D.lgs. 42/2004.
Vista quindi la mancanza della componente normativo-prescrizionale, devono intendersi vigenti le attuali forme di tutela, che saranno in futuro eventualmente integrate dal Pia.ME.NER. a seguito della sua approvazione.
Si ricorda infine che sono classificati come beni paesaggistici, per tanto sottoposti alle disposizioni del D.lgs. 42/2004, i fiumi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri.