Nell’ambito del presente lavoro è stata individuata, mediante suddivisione per Comune e determinazione di foglio e particella, ogni unità catastale contigua al corso d’acqua, per un totale di n. 1370 particelle. Detta elaborazione ha riguardato l’intero tratto di interesse, da Cervara di Preci a Ceselli di Scheggino. A tale lunga e meticolosa analisi è seguita poi quella del regime patrimoniale delle particelle stesse.

Perché questa laboriosa indagine?

Perché mentre la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici per una fascia di 10 metri dalla sponda è normata da legge nazionale (art. 115 DLgs 152/2006) molto spesso, nonostante le aree distanti più di 10 metri dalla sponda appartengano di fatto all’ambito fluviale (si veda approfondimento in merito), queste non contribuiscono alla naturale dinamica fluviale, ma sono destinate alle attività dell’uomo, ovvero a scopi antropici e dunque molto probabilmente non direttamente gestite in funzione di un abbassamento generalizzato del rischio idraulico. Tale aspetto è ancora più evidente in corrispondenza delle aree golenali.

E’ risultata evidente quindi la necessità di capire se, nelle aree esterne ai 10 metri dalla sponda, si potessero instaurare le condizioni affinché la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici potesse essere praticata per un ambito di fondovalle più ampio dei complessivi 20 metri richiamati dall’art. 115. L’aspetto che è apparso dirimente è stato quello di capire quale fosse il soggetto titolare del determinato fazzoletto di terra che, unitamente a molti altri appezzamenti lungo l’asta, potesse essere oggetto di attività utili alla riduzione del rischio idrogeologico.

Sull’aspetto determinante della tipologia di proprietario della singola particella contigua al corso d’acqua è importante effettuare la seguente considerazione. A meno che non si instaurino dei meccanismi premiali, sembra improbabile (se non impossibile) arrivare a definire intese per l’uso dei terreni con i singoli privati, in quanto trattasi di centinaia e centinaia di particelle catastali – risalenti spessissimo a proprietari diversi – adiacenti al corso d’acqua.

Più fattibile appare invece un eventuale accordo con enti pubblici o che comunque rappresentano interessi collettivi (come ad esempio le Comunanze agrarie), i quali per finalità pubbliche potrebbero concedere l’uso delle loro proprietà per le finalità del Pia.ME.NER. e quindi del CdF. Esternamente ai 10 metri di cui all’art. 115 del Dlgs 115/2006, per l’attuazione delle azioni, viene ipotizzato l’uso dei terreni elencati in Tab. 1, terreni sempre confinanti con il corso d’acqua. Il campo “superficie” segnala la superficie totale delle particelle catastali considerate. Va opportunamente evidenziato come non tutte le particelle catastali indicate siano parallele (nel senso di adiacenti in senso longitudinale) al corso d’acqua, e dunque pienamente sfruttabili ai fini del presente Piano; è vero bensì il contrario, nel senso che particelle molto estese possono essere tangenti al corso d’acqua per poche decine di metri o anche solo pochi metri, risultando sostanzialmente inservibili allo scopo. Per meglio spiegare tale circostanza l’insieme delle particelle catastali di cui alla Tab. 1 viene rappresentato cartograficamente con le sottostanti Figg. da 1 a 5, secondo un’ubicazione raggruppata per Comune.

Come accennato i terreni di cui alla Tab. 1 non appartengono a privati, ma a soggetti che – dato il loro status giuridico – potrebbero concedere in uso, anche solo a tempo determinato, i loro terreni ai fini della mitigazione del rischio idraulico lungo il Medio Nera. Tali soggetti sono: pubblica amministrazione, istituti religiosi, istituti di beneficenza, istituti rappresentanti domini collettivi.

Tab. 1